19 luglio 2004
Nomi a dominio e tutela del marchio: il caso Armani.it

Chi primo arriva, spesso sloggia

L’adagio ‘First came, first served’, che diventa vera e propria legge in molti passaggi del codice civile italiano, è condivisa dalla grande maggioranza delle persone ed è una sorta di corollario della regola principe della democrazia che dice che ‘tutti hanno le medesime possibilità’.

Alle nostre critiche sulla scelta di Luca Armani di utilizzare il dominio Armani.it per pubblicizzare la propria attività imprenditoriale molti potrebbero infatti ribattere: effettivamente Luca Armani non avrebbe tratto vantaggi, se non svantaggi, dal pubblicizzare la propria attività attraverso il dominio Armani.it. E allora? Egli ne aveva diritto!”.

La legge italiana, in effetti, non si occupa ancora di marketing e pubblicità, ma deve decidere solo in base alla legge. Il caso Armani è stato forse un caso troppo facile da giudicare: non essendoci una legge dello stato italiano che disciplina questa materia, il giudice ha ragionevolmente applicato gli articoli del diritto industriale che tutelano i marchi delle società. Perfetto.

La legge però, per essere diritto, dovrebbe essere capace di dirimere anche casi ben più difficili e a nostro giudizio è proprio in questi casi che si sente l’assenza di una vera legislazione in materia di nomi a dominio.

Facciamo un esempio: io mi chiamo Federico Riva; avrei quindi tutto il diritto, anche oggi, di acquistare il nome a dominio Riva.it. Lo avrei certamente acquistato se anni fa non avessi verificato che qualcun altro era arrivato prima di me; ma Riva non è solo un cognome; per molti, Riva rappresenta anche una marchio.

Motoscafi di lusso o abiti di lusso?

Molti associano Riva a un famoso stilista (e relativa societý) e molti altri lo associano a un famoso armatore, che produce motoscafi fra i pi~ eleganti al mondo.

Mettiamo che io avessi comprato, dieci anni or sono, il dominio Riva.it; dopo alcuni mesi si sarebbero potuti fare avanti i rappresentanti dello stilista e dell'armatore, per reclamare il dominio internet.

Come appare subito chiaro, il caso Ë ben pi~ complicato di quello di Armani.it; il giudice, seguendo la stessa logica che ha motivato la sentenza del tribunale di Bergamo, avrebbe deciso che Federico Riva deve rinunciare alla proprietý del suddetto dominio per lasciarlo a una delle societý che sono pacificamente riconosciute come l'orgoglio della produzione di lusso della nostra penisola.

Benissimo: ma a quale di queste due societý il giudice dovrebbe cedere il nome a dominio? A Lorenzo Riva o ai motoscafi Riva? Forse a chi dei due ne ha fatto richiesta per primo? Abbiamo visto che non Ë affatto cosÏ. Luca Armani aveva diritto ad acquistare il nome a dominio Armani.it solo che il giudice ha poi deciso che il diritto della Giorgio Armani S.p.a. era pi~ fondato.

Quindi la legge del 'first came, firts served' non si puÚ applicare in questo caso; quale legge applicare dunque? Secondo la sentenza Armani.it, la proprietý del nome a dominio Armani.it andrebbe di diritto alla societý il cui marchio Ë maggiormente conosciuto. Ma quale sarebbe? Tra il timbrificio Armani e la Giorgio Armani S.p.a. la questione era molto semplice; non puÚ dirsi lo stesso in questo caso. Riva Ë motoscafi di lusso o abiti di lusso? Che fare allora? Assegnare il nome a domini a seguito di un'indagine di mercato? Si potrebbe anche fare, per quanto assurdo.

Poniamo che il giudice si prenda la responsabilitý di stabilire che una delle due societý ha un marchio pi~ noto dell'altra e gli assegni di diritto il nome a dominio.

Se, dopo solo qualche anno, le cose dovessero cambiare e nessuno si ricordasse pi~ degli abiti di Lorenzo Riva ma solo dei motoscafi, o viceversa? Si tornerebbe in tribunale per richiedere una nuova ricerca di mercato? La situazione sarebbe evidentemente assurda.

La questione, purtroppo o per fortuna, Ë molto semplice e desideriamo sottolinearla: tra chi ha diritto ad acquistare un nome a dominio, la proprietý dovrebbe essere assegnata a chi lo ha registrato per primo. Non perchÈ cosÏ Ë pi~ giusto, ma perchÈ cosÏ Ë meno ingiusto; su due ipotetici contendenti si dovrebbe quindi chiedersi, a nostro modestissimo giudizio:

1) chi dei due ha diritto per legge ad acquistare il tale nome a dominio?
2) Se entrambi ne hanno diritto, il nome a dominio deve essere assegnato a chi lo ha richiesto per primo.

Se possiamo scomodare Wiston Churchill, possiamo dire che questo sistema di assegnare i domini sarebbe "il peggiore, ad eccezione di tutti gli altri".


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